Corte di Giustizia dell’Unione Europea, contratti bancari, estinzione anticipata del mutuo, rimborso delle commissioni e dei costi di un mutuo in caso di estinzione anticipata, rimborso costi e commissioni estinzione anticipata mutuo
Con sentenza C-76/22 del 17/10/2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che nel caso in cui i consumatori decidono di estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario, sarà possibile ottenere il rimborso di una parte delle commissioni corrisposte alla banca, qualora non sia stato chiaramente spiegato che tali commissioni non dipendono dalla durata del contratto.
“il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto.
(…) il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
(…) in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione.
(…) da tale disposizione non deriva alcun metodo di calcolo specifico che consenta di determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito di cui a detta disposizione”.



