Corte di Appello di Napoli – contratti bancari – conto anticipi – anatocismo occulto – conto anticipi e anatocismo occulto – banca – conto corrente – apertura di credito in conto corrente – Delibera CICR 2000 – ripetizione indebito – verifica anomalie bancarie – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo – perizia mutuo – analisi mutuo – perizia conto corrente – check up preliminare
Corte di Appello di Napoli in tema di conto anticipi e anatocismo occulto sul conto ordinario:
Ritenuto di dover fissare udienza ai sensi dell’art.191 c.p.c., perché il CTU presti giuramento e, esaminata la documentazione in atti, risponda ai seguenti quesiti:
- Dica il CTU se la clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta nei contratti di corrente ordinario n° (omissis) e conto corrente anticipi su fatture n. (omissis) rispetti i requisiti di cui alla delibera CICR 09.02.2000, tenendo presente che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annuo, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass 4321/2022).
- Nel caso in cui riscontri il mancato rispetto delle previsioni della delibera CICR, effettui il ricalcolo dei conti applicando la capitalizzazione semplice.
- Nel caso in cui riscontri il rispetto delle previsioni della delibera CICR verifichi se, come sostengono gli appellanti, il rapporto tra i due conti nasconda un fenomeno anatocistico, provvedendo, in caso positivo, ad effettuare un ricalcolo che elimini tale effetto.


