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20 Aprile 2026

Leasing, 23/06/2025, sentenza n. 9363 del Tribunale di Roma: Ricalcolo degli interessi al tasso BOT per indeterminatezza dei tassi di interesse (Banca restituisce € 869.541,44)

Studio Caliendo
mercoledì, 16 Luglio 2025 / Published in Leasing

Leasing, 23/06/2025, sentenza n. 9363 del Tribunale di Roma: Ricalcolo degli interessi al tasso BOT per indeterminatezza dei tassi di interesse (Banca restituisce € 869.541,44)

Omessa indicazione della capitalizzazione composta

Tribunale di Roma, contratti bancari, perizia econometrica leasing, Leasing indeterminatezza tasso leasing, indeterminatezza Leasing, clausola interessi nullità, violazione art. 117 TUB, violazione art. 1346 c.c., ricalcolo tasso bot secondo art. 117 TUB, mancanza del piano di ammortamento, ctu leasing

 

Tribunale di Roma, 23 giugno 2025, sentenza n. 9363:

“È invece fondata l’eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità dei tassi di interesse convenzionali, e, quindi, la violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c.

L’art. 117 TUB (D.L.vo n. 385 dell’1.09.1993), stabilisce che, a pena di nullità, i contratti siano redatti per iscritto e che, in particolare, debbano contenere l’indicazione del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati (comma 4).

La norma non è altro che un’applicazione specifica del generale principio di cui all’art. 1346 c.c. sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto, quale requisito essenziale del contratto, e persegue anche finalità di tutela dei clienti di banche o di intermediari finanziari e creditizi, i quali devono essere in grado di conoscere ex ante il costo economico dell’operazione che vanno a concludere, oltre a non dover soggiacere a comportamenti discrezionali, se non addirittura arbitrari della controparte, che potrebbe unilateralmente quantificare o modificare i costi e gli oneri del contratto, ove questi non siano rigorosamente predeterminati.

La necessità di indicare specificamente il c.d. tasso leasing con i parametri suindicati, in luogo dell’ordinario tasso di interesse, discende dal fatto che quest’ultimo (corrispondente al TAN, tasso annuo netto) costituisce, solitamente, la sola base di calcolo delle rate, coincidendo con il tasso applicato al capitale da restituire, su base annua, sicché, laddove il pagamento delle rate avvenga con cadenza diversa, il tasso effettivo non corrisponderà mai al TAN e, in particolare, sarà superiore ove la periodicità di versamento delle rate sia inferiore all’anno (solitamente, mensile, proprio come nel caso di specie); vi sono, poi, ulteriori fattori che incidono sulla determinazione del costo effettivo dell’operazione, quali, ad esempio, l’eventuale meccanismo di capitalizzazione degli interessi (…)

(…) Essendo questi i criteri giuridici di riferimento, nel caso di specie, come risulta dalla lettura del contratto di leasing per cui è causa e come correttamente rilevato dalla CTU, era indicato soltanto il TAN e non anche il tasso effettivo di cui alla citata circolare della Banca d’Italia, non era allegato al contratto originario un piano di ammortamento che contenesse l’indicazione dell’importo delle rate e quale fosse la rispettiva quota di capitale e di interessi.

Da ciò discende la violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c., limitatamente alla pattuizione degli interessi (sia corrispettivi, sia di mora, come detto sopra), con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex lege, di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.

(…) condanna ……. spa a restituire a …… srl, a titolo di interessi percepiti e non dovuti, € 869.541,44(…)”.

 

Sintesi dell’articolo: Leasing indeterminatezza tasso leasing

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