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Corte di Cassazione n. 15684 del 12 giugno 2025:
“L’assunto della corte distrettuale secondo cui l’individuazione delle rimesse solutorie (atte cioè a ripianare uno scoperto del conto) debba avvenire, non già sulla base dei saldi ricalcolati dal consulente di ufficio a seguito dell’espunzione delle poste ritenute illegittime (criterio del saldo rettificato), bensì alla stregua delle operazioni risultanti negli estratti conto originari, formati all’epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti (cd. saldo banca), – e tanto per le ragioni tutte esposte nelle pagine da 15 a 17 della sentenza oggi impugnata – contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
(…) Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (confermate anche dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all’esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass. n. 9756 del 2024; Cass. nn. 5577 e 9203 del 2025)”.
(…) Pertanto, la censura in esame deve essere respinta, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:
«In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “Contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto».



