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Tribunale di Milano, 26 giugno 2025, sentenza n. 5274:
Il c.t.u. – in conformità al mandato – ha proceduto all’eliminazione delle spese e delle commissioni non concordate, all’eliminazione della capitalizzazione trimestrale nonché all’applicazione dei tassi di interesse sostitutivi.
Ciò in considerazione dell’indisponibilità di un contratto di conto corrente antecedente al 25.1.19 nonchè dell’inefficacia delle condizioni economiche presenti nei documenti di sintesi redatti, rispettivamente, in data 30.9.08 e 31.12.17 in quanto privi della sottoscrizione della correntista.
(…) Riguardo all’anatocismo, il c.t.u. ha condivisibilmente evidenziato che per il periodo antecedente all’01.01.2014 non risultano prodotti documenti contenenti specifica approvazione della clausola anatocistica, pertanto gli interessi ricalcolati non devono essere capitalizzati, ma andranno sommati al saldo finale; dal 01.01.2014, gli interessi ricalcolati non devono essere capitalizzati, ma andranno sommati al saldo finale; dal 25.01.2019 risulta autorizzato l’addebito in conto in data 01/03 degli interessi debitori calcolati nell’anno precedente che diventano esigibili, pertanto da tale data gli interessi debitori vanno capitalizzati con periodicità annuale alla data dell’ 01/03.
(…) risulta corretta la soluzione di calcolare gli interessi debitori entro fido al tasso sostitutivo BOT per tutta la durata del rapporto (…).
Vanno parimenti disattesi i rilievi formulati dal consulente di parte SPV s.r.1.
Il primo è basato sull’assunto che le competenze annotate in presenza di un saldo entro fido, al pari del capitale, non sono immediatamente liquide ed esigibili, ma lo diventano o nel momento in cui interviene la scadenza o la revoca dell’affidamento, o nel momento in cui il saldo del conto eccede i limiti dell’affidamento sul rilievo che insieme al capitale, concorrono alla formazione della quota parte di saldo esuberante rispetto ai limiti del fido accordato.
Stando alla tesi in esame, verificatosi lo sconfinamento tutte le competenze diventerebbero automaticamente liquide ed esigibili – in quanto concorrenti agli addebiti in precedenza annotati – anche se, nel momento dell’effettivo addebito, non vi era uno scoperto del conto corrente.
È palese la violazione del principio di cui all’art. 1194 comma 2 c.c. poiché l’imputazione delle rimesse solutorie agli interessi può aver luogo solo in quanto questi ultimi – depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata – siano contestualmente esigibili.
Il secondo attiene alla circostanza che il c.t.u. avrebbe proceduto al riaddebito del totale delle competenze prescritte soltanto alla data di estinzione del conto corrente.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Anatocismo e prescrizione conto corrente
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