Tribunale di Latina – contratti bancari – Conto corrente – c/c attivo – prescrizione rimesse – prova affidamento – anatocismo post 2014 – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
Il Tribunale di Latina, 26.05.2023, sentenza n. 1214 condanna la banca per l’applicazione di anatocismo dal 2014, usura e commissioni nulle:
“(…) quanto alla prova dell’esistenza di un fido, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ritenuto che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995). L’esistenza di una apertura di credito può, quindi, essere dimostrata non soltanto tramite la prova documentale della pattuizione in oggetto, ma anche tramite prove indirette
(…) Sul punto va condiviso l’orientamento dell’immediata applicabilità dell’art. 120 T.U.B. a far data dal 01.01.2014. L’art. 120 T.U.B. con cui veniva vietato l’addebito di interessi anatocistici passivi costituisce, infatti, disposizione immediatamente applicabile a decorrere dall’1.1.14.
Per quanto concerne la rilevazione della usura nella ipotesi A, risulta che solo nel 1° trimestre 2010 il TEG ha superato il tasso soglia.
Il saldo è stato, quindi, rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime.
Va, quindi, precisato che per costante e granitica giurisprudenza, ai fini dell’usurarietà, il concetto di interesse è onnicomprensivo di ogni forma di remunerazione, a qualsiasi titolo percepita per l’erogazione del credito, salvo imposte e tasse.
Il saldo conto del conto corrente ricalcolato è, quindi, di euro 18.790,96 a favore del correntista contro un saldo di euro 92.435,37 a favore della banca.
(…) Il Tribunale di Latina così provvede:
– accoglie la domanda di parte attrice e, per l’effetto, accertata e dichiarata l’illegittimità di quanto esposto in parte in motiva e accertato il credito della Banca nei suoi confronti, accerta e dichiara, per tutte le causali di cui in motivazione, la nullità della pattuizione usuraia contenuta nel contratto sottoscritto il 14.01.2010, nonchè l’assenza di specifiche pattuizioni nel contratto di apertura del conto aventi ad oggetto la determinazione del tasso di interesse debitore applicato al fido concesso e l’assenza di specifiche pattuizioni in merito alla modalità di calcolo per la determinazione delle CMS, nonché l’illegittimità dell’anatocismo praticato dalla Banca, la nullità della clausola ad oggetto la previsione della CMS l’illegittimità delle spese e commissioni addebitate senza previsione contrattuale (…)”.