Corte di Appello di Torino e contratti bancari, violazione della delibera CICR 2000, TAN e TAE coincidenti per l’anatocismo, TAN uguale al TAE, art. 120 TUB, capitalizzazione periodica, illegittima capitalizzazione trimestrale, perizia econometrica conti correnti, anatocismo bancario, perizia econometrica anatocismo, tasso nominale e quello effettivo coincidono, professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica in opposizione a decreto ingiuntivo
Corte di Appello di Torino, 17 settembre 2025, sentenza n. 745:
“(…) all’illegittima applicazione di anatocismo (fino al 31.12.2013), a fronte della valida pattuizione di pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità all’art. 120 TUB e alla Delibera CICR del 9.2.2000, essendo irrilevante la allegata sproporzione tra ammontare del tasso creditore (pari allo 0%) e di quello debitore (…)
(…) nel contratto di conto corrente oggetto di causa il tasso creditore è stato fissato nella misura dello 0,000%, mentre il tasso creditore rapportato su base annua è stato fissato nella misura dello 0,000000%;
se il tasso nominale e quello effettivo coincidono, di modo che non vi è differenziazione contrattuale tra i due, non è consentito dar corso ad alcuna capitalizzazione periodica, come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4321 del 10.2.2022.
(…) Il secondo motivo di appello, relativo all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per mancata indicazione del TAE creditore nella clausola contrattuale, è fondato.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 10775/2024:
-la disciplina delle clausole sull’anatocismo segue le decisioni della Cassazione che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole perché non fondate su un uso normativo e quindi in contrasto con l’art. 1283 c.c. (per tutte, Cass. S.U. 21095/04);
(…) -l’indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione;
e il contratto mancante della detta indicazione non soddisfa quanto esige il richiamato art. 6 (così Cass. civ. 18664/2023 e Cass. civ. 4321/2022);
-qualora, dunque, l’indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l’incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui la delibera CICR, in attuazione dell’art. 120 comma 2 TUB, subordina la pratica dell’anatocismo (…)
(…) Dopo il deposito della relazione peritale, l’appellante ha dichiarato di condividere le conclusioni contabili della medesima, chiedendo di confermare il saldo debitore del conto corrente in essa indicato in linea capitale, pari a € 70.686,77 (per effetto dell’eliminazione della capitalizzazione degli interessi e dell’esclusione di commissioni non pattuite oggetto del quarto motivo di appello); ha così rinunciato al primo motivo di appello (…)
(…) Tenendo conto complessivamente dell’esito della causa (con riconoscimento del credito della banca nella somma capitale di € 70.686,77 in luogo di € 82.357,89 oggetto di decreto ingiuntivo)
(…) -condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di dell’importo di € 70.686,77, oltre agli interessi di mora al tasso del 6% annuo dalla domanda all’effettivo soddisfo, in luogo del maggiore importo indicato in sentenza”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: TAN e TAE coincidenti per l’anatocismo
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