Corte d’Appello di Ancona e contratti bancari, anatocismo bancario, Omissione del TAE e cms non pattuite, perizia econometrica conto corrente, interessi ultralegali, c.m.s. nulle, violazione della Delibera CICR 2000, mancata pattuizione TAE, rideterminazione saldo ex art. 117 TUB, Mancanza di pattuizione dell’apertura di credito, mancata pattuizione delle condizioni economiche, Illegittimità interessi ultralegali, commissioni bancarie nulle, professionista esperto in contenzioso bancario, cms nulle, indeterminatezza cms, omissione del tasso effettivo annuo
Corte d’Appello di Ancona, 01 settembre 2025:
“Dall’esame del contratto di apertura di c/c del 21.10.1999, successivo all’entrata in vigore del TUB n. 385/1993 e che, pertanto, prescinde dall’attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, si evidenzia la mancanza di valide condizioni economiche, in quanto come già correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non risulta specificato il tasso annuo effettivo, che rappresenta il “vero costo che il cliente sopporta per l’erogazione del credito … essendo indicato nel contratto in atto solo genericamente il tasso creditore ed il tasso debitore”, tanto da comportare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali invocata dalla società correntista, alla luce della corretta interpretazione dell’art. 117, co. 4 TUB, che presuppone che il tasso o le altre condizioni di un rapporto di credito siano validamente stipulate, anche quale applicazione del più generale principio di cui all’art. 1346 c.c., a tenore del quale l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non potendo a ciò supplire la previsione, come nel caso concreto, di tassi nominali non realmente indicativi dei costi da applicare e privi dì qualsiasi capacità informativa sulle remunerazioni effettive che verranno applicate al conto corrente nel corso del suo svolgimento.
In merito alla determinabilità del tasso di interesse, il costante orientamento giurisprudenziale esige che il contratto indichi in modo prestabilito ed esplicito le modalità per la determinazione del tasso, come affermato dalla Corte di Cassazione che, rifacendosi alle sue precedenti decisioni n. 10657/1996 e n. 17110/2019, è tornata di recente a pronunciarsi sulla mancata espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali ex art. 1284, со. 3, c.c. e, nello specifico, sulla possibilità di determinali per relationem, purché sulla base di “elementi obiettivamente individuabili” e sempre che le parti, in tal caso, “richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale”, analoga regola valendo anche con riguardo all’obbligo di indicare il tasso movimentazioni (…).
(…) Di conseguenza, il CTU ha accertato che sul conto corrente acceso in data 19.10.1999 ed estinto in data 28.03.2018 sono stati addebitati, per tutto il periodo, interessi passivi per complessivi € 170.464,77 e, attesa la valida pattuizione degli interessi ultralegali solo dalla stipula del primo contratto di apertura di credito del 26.03.2013, fino a tale data il ricalcolo è stato operato applicando i tassi sostitutivi di cui all’art. 117 TUB e, solo successivamente, è stata riconosciuta la legittimità dei tassi applicati dalla banca.
(…) Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Omissione del TAE e cms non pattuite
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