Corte d’Appello di Napoli, contratti bancari, conto corrente, mancata produzione contratto, nullità contrattuale, perizia opposizione a decreto ingiuntivo, revoca decreto ingiuntivo
Corte d’Appello di Napoli, 15 gennaio 2025, sentenza n. 157:
“(…) Né la mancanza dei contratti può essere supplita dalla produzione integrale dei relativi estratti conto.
La mancata produzione tout court del contratto importa, ad avviso del Collegio, l’obbligo della Banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi, essendo il contratto insanabilmente nullo.
Dalla nullità assoluta del contratto deriva l’inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché delle spese e delle commissioni.
In tema di rapporto bancario di conto corrente, infatti, qualora la Banca, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato, in quanto l’indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.
(…) la Suprema Corte ha affermato che “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale.
E tuttavia, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo”.



