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Con l’ordinanza n. 21646 del 05 settembre 2018, la S.C. ha accolto il ricorso del correntista.
In sintesi:
In 1° grado, la domanda di accertamento di nullità di clausole relative ad un conto corrente e conseguente ripetizione degli indebiti veniva accolta parzialmente.
In 2° grado veniva accolto l’appello della Banca e tale domanda veniva respinta per tre ragioni:
- la domanda di ripetizione presupponeva precedenti pagamenti, tali non potendosi ancora considerare gli addebiti praticati, dato che al momento dell’introduzione del giudizio il c/c era ancora aperto e, peraltro, presentava un’esposizione debitoria intra fido concesso;
- non vi era stata evidenziazione dei pagamenti aventi natura solutoria;
- il rigetto della domanda ripetitoria travolgeva anche quelle presupposte di accertamento delle illegittimità contrattuali e rideterminazione del saldo, siccome strumentali all’accoglimento della domanda ripetitoria e legate da un unico interesse ad agire.
Assorbito il 3° motivo, la Corte ha ritenuto fondati i motivi n. 1 e 2, esaminati congiuntamente siccome connessi ed in sintesi relativi alla mancata pronuncia da parte del Giudice d’Appello sulla domanda di nullità di clausole contrattuali (relativa agli interessi anatocistici), avente rilevanza autonoma rispetto a quella ripetitoria e comunque tale da consentire di rideterminare il saldo corretto.
La Corte di Cassazione (anche richiamando la SS.UU. sentenza 2 dicembre 2010 n. 24418) ha individuato l’interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni:
- l’esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
- il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell’affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem;
- la riduzione dell’importo (se) a credito richiedibile dalla Banca, alla chiusura del conto.
Quindi anche se a conto corrente ancora aperto “(…) La Corte di appello avrebbe dovuto quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l’acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate”.



