Corte di Cassazione e contratti bancari, usura sopravvenuta e mutuo, Usura sopravvenuta e omissione dell’ammortamento, usura sopravvenuta e ammortamento alla francese, usura per dazione, usura contrattuale ed usura sopravvenuta, imposta sostitutiva e verifica dell’usura, imposta sostitutive e spese notarili escluse dalla verifica dell’usura, ammortamento alla francese e anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, perizia econometrica anatocismo, indeterminatezza per omesso piano di ammortamento
Corte di Cassazione, ordinanza n. 18838 del 10 luglio 2025:
“Per completezza si osserva che il mancato conteggio dell’imposta sostitutiva ai fini del calcolo del tasso effettivo globale si mostra corretto, dal momento che a norma dell’art. 1, comma 4, l. n. 108 del 1996, «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Analoga conclusione si impone con riguardo alle spese notarili, che le istruzioni della Banca d’Italia escludono dal computo del tasso effettivo globale.
(…) Da ultimo, impropriamente i ricorrenti accordano rilievo all’usura sopravvenuta: infatti, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
(…) in sintesi, sulla mancata trasparenza del contratto di mutuo: si deduce, infatti, che i ricorrenti, al momento della stipula, non erano informati quanto alla modalità di rimborso del finanziamento; si assume, in particolare, che essi non avrebbero consapevolmente scelto il piano di ammortamento «alla francese», che prevede una rata costante, comprensiva di una quota di capitale e una quota di interessi il cui ammontare dipende dal regime finanziario della capitalizzazione composta.
Della questione la sentenza impugnata non si occupa e i ricorrenti, oltre a non dedurre di averla prospettata in sede di merito, nemmeno spiegano da quali specifici elementi processuali la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere che il contratto era nullo.
Va osservato, per completezza, che in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura sopravvenuta e omissione dell’ammortamento
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