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Corte di Cassazione, 04 dicembre 2025, ordinanza n. 31781:
“3. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vi è ragione di discostarsi – ritiene che, nei contratti di conto corrente cui acceda una apertura di credito, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020).
- Il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all’art. 1194, secondo comma, cod. civ., è, difatti, applicabile solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente scoperto avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento, non anche ove l’annotazione degli interessi avvenga su un conto passivo nei limiti dell’affidamento (Cass., n. 3858/2021).
Pertanto, al fine di «verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità (…), previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione» (Cass., n. 9141/2020, cit.).
- Ne consegue che l’individuazione delle rimesse di natura solutoria, ai fini per cui è causa, deve essere condotta in base ai saldi della banca rettificati, tenuto conto delle poste ivi illegittimamente annotate, le quali vanno depurate dalle annotazioni che siano state ritenute illegittime (Cass., n. 13586/2024; Cass., Sez. U., n. 19750/2025)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Verifica della prescrizione sul conto corrente
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