Tribunale di Alessandria e banche, Illegittima capitalizzazione degli interessi e cms, capitalizzazione trimestrale interessi
Con sentenza n. 96/2018 pubblicata il 05 febbraio 2018, il Tribunale di Alessandria condanna la banca a corrispondere alla parte attrice la somma capitale di € 51.093,62, oltre interessi legali relativamente ad un contratto di conto corrente.
Il Giudice ha ribadito tutta una serie di principi sia relativi alla capitalizzazione degli interessi che alle cms.
In merito al primo punto, la banca convenuta sosteneva che, a far data dal 1.7.2000, aveva modificato tutti i propri contratti in essere, adeguandoli alla delibera CICR del 9.2.10, e dato comunicazione della modifica a tutti i correntisti con l’estratto conto del 30.6.2000.
Il Giudice ha fatto notare che “è altrettanto pacifico che, anche a seguito della delibera citata, la previsione di una diversa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori avrebbe dovuto essere oggetto di specifica previsione contrattuale, essendo del tutto irrilevante la comunicazione effettuata dalla banca con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
“D’altronde, la nullità della clausola contrattuale che prevede una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi a debito rispetto agli interessi a credito (…) comporta che gli interessi debitori debbano essere calcolati “senza operare alcuna capitalizzazione”.
In merito alle cms si ribadisce che “È assolutamente condivisibile, infatti, l’orientamento giurisprudenziale consolidato che in tema di commissione di massimo scoperto ritiene “nulle per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1418 cod. civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto, senza alcuna specificazione della periodicità di calcolo e del concreto meccanismo di funzionamento della commissione”.
In merito invece al superamento del tasso soglia, la banca contestava alla parte attrice di non aver prodotto i Decreti Ministeriali ed il Giudice ha ritenuto di condividere tale contestazione ricordando che “giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato la natura di atti amministrativi dei decreti ministeriali determinativi del tasso di usura, precisando testualmente “la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., che va coordinato con l’art. 1 disp. prel. il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Illegittima capitalizzazione degli interessi e cms



