Corte di Appello di Napoli e contratti bancari, ius variandi e usura originaria, modifica unilaterali delle condizioni, art. 118 TUB, usura sopravvenuta, applicazione art. 1815 c.c., anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica conto corrente, usura e anatocismo conti correnti
Corte di Appello di Napoli, 11 agosto 2025, sentenza n. 4066:
“Ritiene il Collegio che anche la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia debba essere ricondotta alla figura dell’usura c.d. “originaria”, con la conseguenza che la sanzione non potrà che essere quella del comma 2 dell’art.1815 c.c.
Laddove l’esercizio illegittimo dello ius variandi comporti, infatti, l’applicazione di condizioni economiche più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite, senza alcuna possibilità per il cliente di opporsi, risulta comunque integrata la condotta di cui all’art. 644 cod. pen. del <<fa(rsi) dare >> interessi o altri vantaggi usurari.
La diversa interpretazione propinata con l’atto di impugnazione non è sostenibile, in quanto, da una parte, determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe sul piano degli effetti – a seconda che l’interesse, pur non usurario al momento della pattuizione, lo diventi nel corso del rapporto, a seguito di iniziativa unilaterale legittima o illegittima da parte della banca – e, dall’altra, finirebbe per avallare comportamenti elusivi della normativa anti usura, consentendo alle banche, attraverso l’illegittimo esercizio dello ius variandi, di superare la soglia usuraria senza incorrere nella sanzione di cui all’art. 1815 e.e.
Le Banche, insomma, potrebbero pattuire tassi di interesse nei limiti del tasso soglia e poi variarli unilateralmente, senza incorrere nella sanzione della gratuità del rapporto, in caso di contestazione da parte del correntista.
Tali abnormi conseguenze confermano la illogicità della ricostruzione proposta dall’impugnante.
Se è vero, infatti, che per rilevare il superamento del tasso soglia deve aversi riguardo al momento in cui gli interessi <>, anziché a quello del pagamento, ciò presuppone necessariamente che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, ovvero che la Banca applichi gli interessi pattuiti.
Laddove invece la Banca, in forza dell’uso illegittimo dello ius variandi, applichi unilateralmente interessi sopra soglia, “facendosi dare” dal correntista interessi usurari, appare evidente che pone in essere un comportamento che non può non essere sanzionato ai sensi dell’art. 1815 c. 2 e.e. e non con la più blanda sanzione dell’inefficacia delle variazioni contrattuali per le quali non sia intervenuta una specifica pattuizione o accettazione da parte del cliente, sanzione applicabile invece solo quando i tassi di interesse applicati siano comunque intra soglia.
Per quanto esposto, l’appello deve essere integralmente rigettato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Ius Variandi e Usura Originaria
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