Corte di Appello di Firenze, contratti bancari, aperture di credito in conto corrente, analisi conti correnti, analisi usura sopravvenuta, perizia conto corrente usura, onere della prova e mancanza del contratto di conto corrente, usura sopravvenuta, Legge 108/1996, Usura, buona fede e correttezza, Obbligo di restituire gli importi eccedenti la soglia
Corte di Appello di Firenze, 04 aprile 2025 sentenza n. 627:
“Occorre infatti rammentare che parte attrice in ripetizione è tenuta a fornire la prova dell’inesistenza della causa debendi anche se abbia ad oggetto fatti negativi (…)
- a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti; la mancata consegna, esibizione o comunque produzione in giudizio di documentazione contrattuale riferita al decennio anteriore sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a ritenere provata la eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell’onere della forma scritta ex 117 TUB;
- b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l’onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l’assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell’ambito del congruo lasso temporale concesso.
(…) Il superamento del tasso soglia non risulta correlato né a modifiche contrattuali concordate dalle parti né a quelle risultanti dall’esercizio dello ius variandi ai sensi dell’art. 118 TUB ad opera della banca (…)
Deve quindi ritenersi sussistente una ipotesi di cosiddetta “usura sopravvenuta”, o, meglio, di applicazione nel corso del rapporto di interessi superiori al tasso soglia, pur in precedenza validamente pattuiti.
(…) Il principio di diritto delle Sezioni Unite è formulato con riferimento al mutuo (…)
nell’apertura di credito in conto corrente, a differenza che nel mutuo, la pretesa di continuare a riscuotere interessi divenuti superiori alla soglia ex art. 2 legge 108/1996 deve considerarsi “di per sé” illegittima, a prescindere dalla ricorrenza di “particolari modalità o circostanze”; gli interessi (non propriamente “usurari”, ma, comunque) illeciti devono essere ricondotti entro la soglia, con detrazione della somma frutto di condotta illecita.
(…) – ridetermina nei termini di cui in motivazione, nel minor importo di € 5.367,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo la condanna restitutoria di BANCA…”.
Sintesi dell’articolo: Usura sopravvenuta e mancanza del contratto



