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Corte d’Appello di Milano, 12 dicembre 2024, sentenza n. 3481:
“Le risultanze di cui sopra inducono ragionevolmente la Corte a ritenere che il conto per cui è causa fosse assistito da affidamento anche nel periodo asseritamente coperto da prescrizione (id est il periodo antecedente il marzo 2010) pur in assenza di un contratto scritto; la giurisprudenza di legittimità, d’altronde, ammette pacificamente la prova per presunzioni del fido di fatto con riferimento ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, quale quello oggetto di causa (originariamente stipulato in data 10.12.1986).
In presenza di un affidamento deve ritenersi che tutte le rimesse eseguite in conto nel periodo antecedente il marzo 2010 avessero natura ripristinatoria: il dies a quo del decorso della prescrizione è dunque da individuarsi nella data di chiusura del conto, non già nella data di annotazione delle singole poste.
L’eccezione di prescrizione si rivela, conseguentemente, infondata.
(…) cosi dispone:
in parziale accoglimento dell’appello, accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. … intestato a … presso … S.p.A., è pari, alla data del 31.12.2019, ad euro -101.751,47 a debito della correntista (con una differenza positiva di € 88.222,01 rispetto al saldo inizialmente calcolato dalla Banca);
condanna, per l’effetto, (la banca) S.p.a. a rettificare il saldo del predetto conto corrente e ad eseguire la corretta annotazione nella documentazione contabile;”.



