Tribunale di Milano, contratti bancari, leasing, Leasing indeterminatezza piano di ammortamento, indeterminatezza del leasing, nullità, ricalcolo al tasso bot art. 117 tub, omissione del tipo di ammortamento, ammortamento all’italiana
Il Tribunale di Milano – Sentenza n. 4414 del 25 maggio 2023 in tema di Leasing indeterminatezza piano di ammortamento:
“Parte attrice opponente ha rilevato che nel contratto di locazione finanziaria in questione non è presente alcuna pattuizione o determinazione relativa al piano di ammortamento (se alla francese, all’italiana oppure alla tedesca) e alle modalità di restituzione del capitale erogato dall’Istituto concedente.
Sulla base di tale assunto ha invocato il vizio del consenso del sig. (…) il quale non è stato messo nelle condizioni di conoscere a priori la quota di capitale residua da rimborsare a determinate scadenze né, tantomeno, la composizione di ogni singola rata (quota di capitale e quale quota di interessi), con conseguente nullità delle clausole e condizioni relative l’ammortamento del capitale ai sensi degli art. 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.
Ha richiamato, quale conseguenza il diritto per l’odierno opponente di ottenere la sostituzione del piano di ammortamento “alla francese” – deciso unilateralmente e “a posteriori” dall’Istituto concedente – con uno “alla italiana”.
Da quanto in atti e alla luce delle risultanze della CTU è emerso che non è presente in atti il relativo piano di ammortamento (vedasi pagina 12 dell’elaborato peritale). Dalla documentazione in atti non risulta in maniera esplicita l’avvenuto accordo sulla tipologia del piano.
Difatti in atti manca altresì l’eventuale documentazione precontrattuale dalla quale desumere la volontà negoziale delle Parti e dal contratto del 23.04.2007 non risulta l’indicazione della tipologia del piano di ammortamento adottato.
Dunque, per le ragioni sopra illustrate è possibile ritenere che il sig. non fosse consapevole della tipologia di piano d’ammortamento derivante dalle condizioni di rimborso pattuite. il C.T.U., sulla base pertanto delle indicazioni ricevute dal giudice, ha correttamente provveduto a quantificare la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto sulla base del piano di ammortamento italiano ricalcolato al tasso legale, effettuando il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso legale vigente alla stipula del contratto (2,50%) e successivamente a quantificare eventuali differenze.



