Tribunale di Ancona – contratti bancari – Leasing immobiliare – anatocismo bancario – indeterminatezza piano di ammortamento – usura bancaria – perizia usura – perizia anatocismo – perizia econometriche – perizia giurimetrica – perizia leasing – analisi leasing – illegittimità sui contratti di leasing – anomalie bancarie – regime di capitalizzazione composta
Il Tribunale di Ancona, 15 gennaio 2024:
“Come affermato da Corte d’Appello di Milano 616/22, per riconoscersi carattere traslativo al leasing è essenziale che questo abbia ad oggetto un bene destinato a mantenere integro il suo valore al termine del rapporto, superiore all’importo convenuto per l’opzione finale di acquisto, di modo che i canoni periodici scontino anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto.
(…) La funzione che le parti hanno in concreto dato al contratto emerge dal canone di locazione e dal prezzo di riscatto del bene: se il corrispettivo della locazione è comparabile al valore economico del godimento del bene, il prezzo di riscatto sarà parametrato sull’effettivo valore del bene al momento del riscatto stesso ed il leasing va qualificato come di godimento; mentre se il canone di locazione è superiore al valore locativo, il prezzo di riscatto sarà inferiore al valore del bene al momento del riscatto stesso e va qualificato come leasing traslativo.
(…) Nel caso di specie, la nullità del leasing qui garantito fu dovuta all’inserimento di costi per beni facenti parte dello stesso complesso condominiale (…), ma totalmente estranei al bene originario oggetto del leasing; le modifiche hanno influito sulla maxirata finale senza influire sull’oggetto e, quindi, si sono ritrovati gli odierni opponenti a dover pagare un piano comprensivo di una maxirata appesantito da costi di costruzione estranei all’oggetto originario del leasing, mai modificato dal punto di vista immobiliare.
(…) Ne consegue pertanto che tale nullità del contratto garantito, oltre a riverberare sulla garanzia, che è limitata e quindi strettamente legata al contratto principale, influisce sull’ammortamento in modo irreversibile; ed infatti, ove adempiuto, si sarebbero gli opponenti trovati a pagare una opzione comprensiva di costi di costruzione per beni non oggetto del leasing, quindi totalmente estranei ad esso, conseguendone indeterminatezza dell’intero contratto, che si è trovato ad avere un oggetto immobiliare più ampio di quello relativo al leasing cui si riferiva.
(…) Pertanto, oggetto e piano di ammortamento (…) sono assolutamente indeterminati, in quanto le successive modifiche non attengono a costi per migliorie dell’immobile oggetto del leasing, ma costi totalmente estranei a questo, quindi con variazione del capitale per somme non servite alla costruzione del bene oggetto del leasing”.



