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Il Tribunale di Roma, 19 maggio 2022, n. 702 in seguito all’indeterminatezza tra il tasso di leasing (errato) pattuito ed applicato, stabilisce la sanzione prevista dall’art. 117 TUB, che prevede la sostituzione del tasso pattuito con i tassi bot.
“(…) Ha, quindi provveduto ad eseguire il riscontro nella Tavola di lavoro n. 1 nella quale, in ossequio a quanto previsto dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 25.07.2003, ha “individuato quel tasso annuo che eguaglia il costo dell’immobile (€ 135.000,00) al valore attuale dei canoni (n. 1 maxi canone iniziale di€ 54.000,00 e n. 179 canoni di€ 635,55) e dell’opzione di riscatto finale(€ 13.500,00), pari al 6,116% e superiore al tasso leasing del 5,921 % pattuito”.
A seguito di tale difformità, come richiesto al seguente punto c) del quesito peritale, ha provveduto al ricalcolo de “i canoni del leasing impiegando il tasso previsto dall’art. 117 T.U.B., vale a dire il tasso minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (…) ne consegue che fino a tale data la differenza complessiva tra i canoni pagati dal locatario e quelli ricalcolati al tasso ex art. 117 tub ammonta ad € 23.279,52”.
“(…) Orbene la domanda attorea è fondata e deve essere accolta (…) deve essere condannata a restituire all’attore l’importo di € 23.279,52 (…)”.



