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“Secondo l’ordinanza n. 7013/2020 della Cassazione civile, in caso di azione di ripetizione delle somme che il correntista assume di avere indebitamente corrisposto alla Banca sulla base di un contratto di conto corrente contenente clausole anatocistiche, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta dalla Banca senza che sia necessaria la specifica indicazione delle rimesse prescritte o del relativo “dies a quo”.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che, proposta l’eccezione di prescrizione, la Banca non era onerata di eccepire anche la finalità solutoria dei versamenti.
Infatti, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare e manifestato la volontà di avvalersene, senza che sia necessario che la Banca indichi specificamente le rimesse prescritte o il relativo “dies a quo”, emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione”.
Fonte: Il Quotidiano Giuridico
Sintesi dell’articolo: Onere della prova prescrizione



