Corte di Cassazione e contratti bancari, prescrizione conti correnti, Anatocismo ante 2000 e prescrizione, rimesse solutorie su saldo rettificato, perizia econometrica conto corrente, analisi conto corrente, Anatocismo ante 2000, anatocismo bancario, capitalizzazione trimestrale, Delibera CICR 2000, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, illegittimo anatocismo, pari periodicità degli interessi creditori e debitori, esperto in contenzioso bancario
Corte di Cassazione 14 ottobre 2025, ordinanza n. 27460:
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l’esistenza di una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (Cass., n. 9140/2020).
Per i contratti antecedenti l’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, difatti, «è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l’introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all’autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici» (Cass., n. 9140/2000, cit.; Cass., n. 29420/2020).
- Detto arresto – che si pone in continuità con alcuni precedenti (Cass., n. 7105/2020; Cass., n. 3861/2020; Cass., nn. 26769, 26779) – ha preso atto che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 25, comma 3, d. Igs. 342/1999 ad opera di Corte cost., n. 425/2000, hanno comportato la caducazione parziale della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che aveva fatto salvo l’anatocismo ove vi fosse pari periodicità degli interessi creditori e debitori.
Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della norma primaria hanno comportato l’illegittimità della suddetta delibera nella parte in cui sono state fatte salve le clausole relative alla produzione di interessi su interessi, ove maturati con pari periodicità di interessi debitori e creditori, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera medesima (…)
Diversamente, resta salva l’attribuzione al CICR del potere di regolamentare il «transito» dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo, sul presupposto che le precedenti clausole fossero oramai nulle e che si dovesse procedere a una nuova regolamentazione del rapporto bancario.
Preso atto che la Delibera CICR prevede, all’art. 7, comma 2, che la modifica delle clausole possa essere attuata unilateralmente dalla banca solo ove le nuove condizioni non siano peggiorative, pena la necessaria approvazione pattizia (art. 7, comma 3, Del. CICR cit.), l’arresto citato ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente («costantemente»: Cass., n. 9140/2020) se non «evidentemente» (Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, così rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità.
(…) Non è, pertanto, sufficiente l’applicazione in punto di fatto della capitalizzazione degli interessi in assenza di pattuizione scritta, come accertato dalla stessa sentenza impugnata («non risulta fornita alcuna prova […] che le condizioni relative alla capitalizzazione degli interessi scaduti, dopo il 30.6.2000, siano state adeguate a quelle previste dalla delibera CICR»), ma occorre, per di più, una specifica pattuizione scritta in tal senso.
- Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:
“Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, comma 3, Del CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”.
(…) Osserva parte ricorrente che la banca non avrebbe fornito la prova della natura solutoria delle rimesse, laddove i versamenti avrebbero natura ripristinatoria della provvista.
Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia come non sarebbero stati prodotti i movimenti giornalieri da cui desumere la decorrenza della prescrizione, non essendo sufficienti al riguardo gli estratti conto e i conti scalari.
Nella sostanza, il ricorrente si duole della erronea determinazione del saldo disponibile ai fini dell’eccezione di prescrizione, non essendo questo determinabile sulla base degli estratti conto in assenza delle movimentazioni giornaliere.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Inammissibile è la censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione in assenza delle movimentazioni giornaliere, in quanto censura relativa al giudizio di fatto, tratto dal giudice del merito quanto ai documenti prodotti.
- Fondato è, invece, il motivo quanto all’assolvimento dell’onere della prova circa la natura solutoria delle rimesse.
Ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, in costanza di facilitazioni creditizie appoggiate in conto corrente come nella specie (contratto di apertura di credito acceso in data 6 novembre 2003), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020).
Nel qual caso, spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell’azione ex art. 2033 cod. civ., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate, nonché al correntista provare che le rimesse contestate abbiano natura meramente ripristinatoria (Cass., n. 26897/2024; Cass., n. 34997/2023)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Anatocismo ante 2000 e prescrizione considerando il saldo rettificato
Articoli correlati:



