Corte d’Appello di Venezia e contratti bancari, Rimesse sul saldo rettificato, Azione di ripetizione di indebito bancario, Eccezione di prescrizione, Individuazione delle rimesse solutorie
Corte d’Appello di Venezia, 14 febbraio 2025, sentenza n. 261:
“Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (peraltro sostanzialmente confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021. Cfr. pag. 11 della sua motivazione), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato“, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto.
Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all’art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”.
(…) in parziale accoglimento delle domande attoree relativamente al conto corrente n. …, successivamente rinumerato …, ridetermina il saldo ripetibile alla data di chiusura del conto nell’importo di + € 126.027,18 a favore della correntista …;
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rimesse solutorie sul saldo rettificato



