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Corte di Appello di Milano, 18 DICEMBRE 2024, sentenza n. 3476:
“Comprovato che il conto era affidato, correttamente il CTU ha applicato il criterio del saldo rettificato escludendo la presenza di rimesse solutorie dall’11.03.2008, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito appellante non poteva certamente trovare accoglimento in quanto i versamenti di natura ripristinatoria non costituiscono pagamenti e pertanto sfuggono alla prescrizione decennale dell’azione di ripetizione delle somme addebitate a far data dal singolo addebito, iniziando invece a decorrere dalla chiusura del conto e nel caso di specie dalla data del 10.02.2017.
Se il contratto risulta viziato da nullità parziali gli estratti conto porteranno dei saldi viziati che non potranno definire se quella eccepita sia una rimessa solutoria o solutoria.
Solo previa epurazione degli estratti conto dagli effetti delle clausole nulle con conseguenti addebiti illegittimi, può pervenirsi al saldo ricalcolato, individuando di fatto il limite dell’affidamento oltre il quale l’operazione è da considerare extra- fido, permettendo quindi di verificare se quella specifica operazione sia solutoria conformemente a quanto statuito dalla esaminata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418).
(…) Il CTU rilevava inoltre che «il saldo ricalcolato del conto corrente ordinario nr. 40649230, dalla data del 11.03.2008 al 10.02.2017 (la cui rielaborazione risulta riportata nel prospetto allegato sub 2), rielaborato secondo le date valuta, mantenendo invariate le spese, espungendo le commissioni di massimo scoperto infra-fido, eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dal 1.01.2014 senza procedere ad alcuna ricapitalizzazione, ricalcolando gli interessi passivi applicando ai saldi debitori infra-fido i tassi sostitutivi di cui all’art. 117 TUB (nella versione pro correntista) e ricalcolando gli interessi creditori applicando i tassi convenzionali recependo anche le variazioni dei tassi rispetto a quelli documentalmente provati come indicati negli estratti conto scalari, è pari ad euro 107.050,14.
(…) Ne consegue che la rettifica a favore del correntista va determinata in euro 107.050,14”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rimesse solutorie su saldo rettificato



