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  • Tribunale di Firenze, sentenza n. 3742 del 21/11/2017: Nulla la c.m.s. per mancanza di causa e da includere nel calcolo del T.E.G.
20 Aprile 2026

Tribunale di Firenze, sentenza n. 3742 del 21/11/2017: Nulla la c.m.s. per mancanza di causa e da includere nel calcolo del T.E.G.

Studio Caliendo
martedì, 03 Aprile 2018 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Firenze, sentenza n. 3742 del 21/11/2017: Nulla la c.m.s. per mancanza di causa e da includere nel calcolo del T.E.G.

Decadenza dal beneficio del termine e buona fede

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Il Tribunale Firenze, con sentenza n. 3742 del 21 Novembre 2017 ha ribadito la nullità della c.m.s. per mancanza di causa e ribadito l’inclusione della stessa nel calcolo del T.E.G. ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usuraio.

Il Giudice cita la sentenza di Cassazione n. 870 del 18.01.2006 in cui si fornisce la definizione della cms, definendola come la “remunerazione accordata alla banca per la messa disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”.

La sentenza continua, affermando che “La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall’utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l’apertura di credito.

Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell’apertura di credito, la CSM risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.

Pertanto, la CMS va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull’utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l’applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell’apertura di credito in esso regolata”.

Il Giudice, non condividendo il diverso orientamento fornito dalla sentenza di Cassazione n. 12965/2016, “in quanto già prima della L. 2/2009, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 1 della legge n. 108/1996, secondo cui “per rilevare il TEGM si deve tener conto delle commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo applicate e delle spese (escluse quelle per imposte e tassi), riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari“, la CMS avrebbe dovuto essere considerata un onere aggiuntivo ed essere calcolata come tale nella determinazione del TEG, trattandosi di una forma di remunerazione della somma messa a disposizione, che rientra pienamente nella previsione della L. 108/1996”, fonte primaria, come tale prevalente sulle circolari della Banca d’Italia.

“Non può, dunque, neppure obiettarsi che non essendo stata la CMS compresa nel calcolo del TEGM sino al 2009 si raffronterebbero categorie non omogenee, posto che l’art. 644 co. 5 c.p. (secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”) ha carattere di omnicomprensività e nega, quindi i principi di omogeneità e simmetria del TEGM e del TEG”.

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