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Tribunale di Locri, 15 ottobre 2025:
“Va premesso che nel caso di specie debba trovare applicazione il principio della cosiddetta “usura originaria” o “genetica”.
Secondo tale principio, la verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuata con riferimento al momento in cui gli interessi sono “promessi o comunque convenuti”, ossia al momento della stipulazione del contratto, a prescindere dal momento del loro pagamento.
(…) Ai sensi della L. 108/1996, nella sua formulazione all’epoca vigente, il tasso soglia si calcolava aumentando il TEGM della metà.
Pertanto, il tasso soglia per la fattispecie in esame era pari a: 16,71% + (16,71% / 2) = 25,065%.
Il contratto di finanziamento opposto prevede un TAEG del 25,90%, non contestato dall’opposta.
Tale tasso è palesemente superiore al tasso soglia (25,065%) vigente al momento della pattuizione.
La conseguenza del superamento del tasso soglia è la nullità della clausola relativa agli interessi, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.
Ne deriva che per il finanziamento non sono dovuti interessi di alcun tipo, né corrispettivi né di mora.
Pertanto, il credito vantato dall’opposta deve essere rideterminato sottraendo dall’importo capitale originariamente finanziato (€ 4.925,60) le somme pacificamente versate dagli opponenti, quantificate in € 596,94.
Il credito residuo ammonta quindi a € 4.328,66”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura alcun interesse è dovuto
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