Tribunale di Livorno e contratti bancari, clausole vessatorie finanziamenti, consumatore e clausole vessatorie, omesso controllo su clausole vessatorie, perizia econometrica finanziamenti, anatocismo bancario, anatocismo mutuo, piano di ammortamento alla francese e anatocismo, sospensione procedura esecutiva, esperto in contenzioso bancario, perizia in opposizione a decreto ingiuntivo
Tribunale di Livorno, 12 settembre 2025 (Ufficio esecuzioni immobiliari):
“considerato che il debitore ha chiesto in via preliminare di “accertare la presenza di clausole vessatorie e avvisare il debitore esecutato della possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. entro 40 giorni per far accertare solo ed esclusivamente l’abusività delle clausole con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
rilevato che dal decreto ingiuntivo in forza del quale è stata avviata la procedura esecutiva non emerge che il Tribunale abbia compiuto una verifica della presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso monitorio;
richiamata la pronuncia a S.U. della S.C. n.9479/23 secondo cui “se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”;
considerato che gli altri motivi di opposizione formulati, concernenti il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, sono infondati alla luce della documentazione prodotta in atti dalla la quale ha provveduto a depositare tutti i contratti di cessione dei crediti in blocco contestati dal debitore esecutato, dando prova della titolarità del credito in capo alla medesima;
ritenuta, comunque, la necessità di sospendere la procedura esecutiva al fine di assegnare al debitore esecutato il termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
(…) Sospende la procedura esecutiva”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Omesso controllo su clausole vessatorie
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