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Corte di Appello di Ancona, 25 maggio 2025, sentenza n. 750:
“In ogni caso, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il mutuo in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte attrice oggi appellante, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo al maggio 2008.
(…) “Il valore dell’Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), del giorno della rilevazione (o del richiamo ad un valore medio) e della base di calcolo del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda se si tiene conto dell’anno commerciale o di quello solare.
Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell’Euribor, tali dati devono essere indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso di interesse stesso in ossequio al combinato disposto degli artt. 117 tub e 1346 c.c.
Pertanto, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della manipolazione dell’Euribor
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