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Tribunale di Napoli, sentenza n. 722 del 16 gennaio 2026:
“Al contrario appare fondata, nei termini e nei limiti di seguito esposti, la domanda formulata in via alternativa, di declaratoria di nullità delle clausole in esame, in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo.
(…) Pertanto, le clausole (non oggetto di trattativa individuale), anche relative alla determinazione dell’oggetto del contratto, se non sono redatte in modo chiaro e comprensibile possono essere ritenute vessatorie e incorrere nella declaratoria di nullità;
(…) Un’attenta disamina delle clausole di cui agli artt. 4 e 7 del contratto concluso tra le parti alla luce di tali principi, induce a ritenere che le medesime siano da considerarsi vessatorie e, dunque, nulle ex art. 36 Codice Consumo.
Infatti, le clausole non espongono in maniera trasparente (chi rensibile) il concreto funzionamento del meccanismo di conversione.
(…) gli attori, dunque – consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti – non sono stati posti in concreto in condizione di comprendere il costo totale del suo mutuo, di valutare a pieno le conseguenze della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera, unitamente alle conseguenze dell’indicizzazione del tasso di cambio.
In altri termini:
tali clausole, per la loro in trasparenza, determinano un evidente e significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti e devono essere dichiarate nulle, ex art. 36 Cod. Consumo all’intrasparenza, in particolare, consegue, per ciò solo, lo squilibrio tra le parti e dunque la necessità di dichiarare di nullità della clausola.
(…) Pertanto, deve essere dichiarato che gli attori devono alla banca solo l’importo di € 180.000,00, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.
(…) PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda e eccezione disattesa (…) nella parte relativa alla determinazione degli interessi (art. 4) sono nulle in quanto vessatorie, ex art. 36 Codice del Consumo e, per l’effetto, dichiara che gli attori devono restituire alla convenuta solo la somma mutuata di € 180.000,00 oltre interessi al saggio legale tempo per tempo vigenti;
dispone che il piano di ammortamento del contratto prosegua tenuto conto del tasso legale come sopra indicato;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo indicizzato al franco svizzero – Mutuo Barclays
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