Tribunale di Potenza e contratti bancari, Prova della cessione dei crediti in blocco, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, perizia econometrica finanziamenti, contenzioso bancario, anatocismo
Tribunale di Potenza, sentenza del 24 settembre 2025:
“Secondo il costante e definitivo orientamento giurisprudenziale, richiamato documentato dall’opponente, cui questo giudicante ritiene di aderire, la società cessionaria del credito ha l’onere di dimostrare la propria legittimazione attiva in relazione specificamente al credito in discussione, ove sia stata formulata espressa eccezione in tal senso da parte dell’opponente.
Pertanto non appare sufficiente il mero richiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco fra la Findonmestic Banca Spa e la ….
Al di là del valore comunicativo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quello che costituisce l’onere principale in capo all’opposta è la dimostrazione che nel contratto di cessione rientrava specificamente anche il rapporto economico relativo al nominativo dell’opponente;
la … Srl avrebbe dovuto dare la prova specifica della cessione e cartolarizzazione del credito vantato dalla Findomestic Banca Spa nei confronti di …., con conseguente trasferimento dello specifico diritto da poter azionare nei confronti dell’opponente.
Tale prova non pare sia rinvenibile agli atti non essendo sufficiente né la produzione della Gazzetta Ufficiale, né la copia del contratto di cessione di una moltitudine di crediti, né il cd. “estratto” della presunta lista dei crediti ceduti fra cui apparirebbe il nominativo dell’opponente, che appare essere un documento di non certa provenienza.
Per quanto innanzi, l’assenza di una prova specifica e incontroversa in merito alla rivendicata legittimazione attiva diventa definitivamente assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta al vaglio di questo giudice, per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi fondata e come tale va accolta con conseguente revoca dell’opposto decreto ingiuntivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della cessione dei crediti in blocco
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