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Tribunale di Arezzo, 24 novembre 2025:
“Come si può notare, per l’individuazione delle singole posizioni cedute viene compiuto rinvio alla definizione di “crediti deteriorati” contenuta in circolari emanate dalla Banca d’Italia, ossia in atti amministrativi che avrebbero dovuto essere depositati in giudizio dalla parte interessata entro i termini perentori fissati dal codice di rito, in quanto evidentemente sottratti al principio iura novit curia.
Nel caso in esame, ciò non è, tuttavia, avvenuto.
Né può essere invocata, in senso contrario, l’eventualità che i dati relativi al credito per cui è causa siano presenti nell’elenco disponibile sul sito internet richiamato nello stesso avviso di cessione, trattandosi di elenco non sottoscritto, di formazione unilaterale.
- Escluso che le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco, occorre a questo punto verificare se sia stata fornita in altro modo la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia.
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente anche al suddetto quesito, se si considera che:
- il contratto di cessione in atti non è firmato (cfr. all. E – memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. s.r.l.);
- la dichiarazione di cessione da…, ancorché redatta su carta intestata, proviene da soggetti non identificati e di cui non sono neppure documentati i poteri (cfr. doc. 4 allegato alla memoria difensiva all. C – memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. s.r.l.)
- Consegue a quanto precede la carenza di prova anche del successivo trasferimento e, dunque, dell’attuale titolarità del credito in capo alla parte intervenuta….
- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’opposizione deve essere accolta, ogni altro profilo assorbito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della cessione dei crediti
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