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Corte di Cassazione, ordinanza n. 34872 del 30 dicembre 2025:
“La sola determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude la violazione dell’art. 117, commi 4 e 6, t.u.b., come pure l’irrogazione della sanzione sostitutiva, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass., sez. 1, 26/06/2019 n. 17110; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 16907), ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore (cfr. Cass., sez. 3, 21/03/2011, n. 6364; Cass., sez. 3, n. 12889/2021, cit.; Cass., sez. 3, 17/10/2023, n. 28824; Cass., sez. 3, 10/01/2025, n. 711).
7.3. Ebbene, nel caso che ci occupa la corte d’appello ha reputato che i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazione economica, posto che esso ‹‹prevedeva il canone complessivamente dovuto dall’utilizzatore per l’intero rapporto (euro 1.662.118,26 + IVA) e la relativa indicizzazione (in aumento o diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali), l’importo della singola rata mensile (euro 8.507,82 + IVA), la durata del contratto (144 mesi), la maxi rata iniziale, le spese di istruttoria e l’eventuale tasso di mora, elementi tutti di per sé sufficienti a definire le modalità di rimborso del finanziamento ed a consentire all’utilizzatore di conoscere l’effettivo costo dell’operazione››.
L’indagine da essa svolta sulla possibilità di determinare per relationem il tasso dell’operazione risulta tuttavia erronea, avendo tale giudice preso in considerazione parametri variabili del contratto non specificamente indicati in motivazione e non oggettivamente individuabili.
Trattasi pertanto di riferimenti generici (come la indicizzazione ‹‹in aumento o in diminuzione secondo specifici criteri di cui alle allegate condizioni generali››), dai quali non emerge con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la stipulata pattuizione. A tale stregua la corte di merito ha invero omesso di verificare se l’utilizzatore sia stato posto in concreto nella condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza margini di incertezza, le modalità di determinazione del tasso dell’operazione.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° e del 3° motivo, assorbiti gli altri motivi [il 4° motivo (con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 117, comma 6, t.u.b. e il 5° motivo (con il quale denunzia la <<violazione e falsa applicazione>> dell’art. 1375 cod. civ. in relazione all’art. 117, comma 4, t.u.b.), consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Determinatezza del tasso leasing
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