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Il contributo unificato per l’iscrizione della causa al ruolo va alla Consulta
La Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 32234 depositata oggi, ha rinviato l’art. 1, co. 812, della legge di Bilancio 2025 (n. 107/2024) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione
Alla vigilia della approvazione dell’ultima legge di bilancio, l’Avvocatura l’aveva ripetuto in tutti i modi: l’obbligo del versamento del contributo unificato per iscrivere la causa al ruolo, limitando l’accesso alla giustizia, lede principi costituzionali.
A quasi un anno di distanza, la Terza sezione civile la pensa allo stesso modo: la norma – si legge nella decisione – “appare dettata dall’unico obiettivo di «fare cassa», esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi del servizio giustizia”.
La Corte di cassazione, ordinanza interlocutoria n. 32234 depositata oggi, ha così disposto il rinvio alla Consulta dell’art. 1, co. 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione.
La norma prevede che «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Essa dunque, argomenta l’ordinanza, è applicabile anche nel giudizio di Cassazione, perché la parola “causa” ben può essere ritenuta sinonimo di “ricorso”.
E siccome tra i compiti del cancelliere (58 Cpc) vi è anche quello di iscrivere la causa al ruolo, si arriva al paradosso per cui a negare l’accesso alla giustizia non è neppure un giudice ma un dipendente amministrativo.
Una situazione intollerabile a cui la Prima Presidente ha rimediato con una circolare (del giugno scorso) che “dando atto della palese inaccettabilità” di una simile lettura, prevede che la cancelleria, verificato il mancato versamento, sia tenuta a trasmettere gli atti alla Sezione «per l’adozione dei provvedimenti giurisdizionali di competenza».
Ciononostante, per la Cassazione, si resta in presenza di una norma che “senza alcuna logica, preclude in radice la stessa possibilità di promuovere un giudizio civile se non previo versamento della somma ivi indicata”.
Infatti, prosegue, “non c’è alcun collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia”, né un collegamento con i “pregressi gradi di giudizio”.
La norma in questione, del resto, è di applicazione generale, senza alcuna esclusione – neppure dunque per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato – e appare dettata soltanto dal proposito di aumentare le entrate, esercitando però una “coazione” nei confronti di chi ha bisogno di accedere alla giurisdizione.
Fonte: NTPlus Diritto Il Sole 24 ore
SINTESI DELL’ARTICOLO: Contributo unificato obbligatorio



