ACF, contratti bancari, Monte dei Paschi di Siena, azioni, ACF: MPS condannata, obblighi di informativa preventiva, valutazione di appropriatezza, questionario di profilatura, quantificazione del danno occorso
ACF, Decisione n. 7486 del 18 luglio 2024: MPS condannata
“In ordine alla contestata violazione degli obblighi di informativa preventiva emergono, invece, comportamenti violativi addebitabili al resistente, non constando che egli abbia reso un quadro informativo esauriente sulle caratteristiche dei titoli e, soprattutto, sul loro effettivo livello di rischiosità. 6.
Lo stesso è a dirsi con riferimento alla valutazione di appropriatezza, con esito negativo; ciò per l’assenza di adeguate motivazioni a supporto, il che sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie, considerato che dalle evidenze in atti emerge il profilo di investitori non particolarmente evoluti, quanto al livello di conoscenze ed esperienze pregresse in materia finanziaria, e con finalità d’investimento eminentemente di tipo conservativo.
Oltretutto, il questionario di profilatura datato 15 luglio 2014 e versato in atti non può dirsi riconducibile all’odierna Parte Ricorrente, risultando privo di sottoscrizione da parte del cliente, lasciando così inesplorato il profilo effettivo del cliente.
Quanto sopra radica la responsabilità dell’Intermediario resistente sotto il profilo risarcitorio.
In conclusione, ritenuti accertati i fatti contestati nei termini sopra specificati, relativamente alla quantificazione del danno occorso, in linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie e in applicazione del disposto di cui all’art. 1227 c.c., esso va determinato nella somma di € 43.329,07 euro, pari alla differenza tra il controvalore complessivamente investito nelle azioni e il valore delle azioni al momento della loro riammissione a quotazione nell’ottobre 2017, oltre rivalutazione e interessi legali.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere a Parte Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 51.648,25”.
Decisione n. 7486



