Tribunale di Gela e contratti bancari, Indeterminatezza del tasso variabile, indeterminatezza coefficiente 360 o 365, perizia econometrica mutuo, professionista esperto in contenzioso bancario Milano, perizia econometrica anatocismo mutuo alla francese, anatocismo bancario, perizia usura mutuo, usura e anatocismo banche, indeterminatezza tasso Euribor, coefficiente base 365 e 360
Tribunale di Gela, 30 ottobre 2025:
“L’eccezione, sub 2.3. dell’atto di citazione, di “nullità della clausola di cui all’articolo 5 del contratto di finanziamento fondiario per indeterminatezza ed obiettiva indeterminabilità della convenzione sulle modalità di calcolo dei tassi di interesse, del piano di ammortamento e dell’importo delle rate di rimborso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1344, 1346, 1418, comma secondo, 1419, comma secondo, del codice civile e dell’articolo 117, comma quarto e comma settimo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o in subordine dell’articolo 1284 del codice civile”, è fondata poiché nel contratto di mutuo non è indicato se la base annuale di calcolo dell’Euribor, usato come parametro del tasso variabile degli interessi corrispettivi, sia 360 giorni quale anno commerciale oppure 365 giorni come anno solare, come risulta dall’art. 5 del contratto in atti e come accertato dal c.t.u. contabile (v. c.t.u., pag. 22).
A fronte dell’indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi corrispettivi, gli interessi corrispettivi sono stati rideterminati, previa c.t.u. contabile, applicando ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B., il tasso nominale minimo (previa qualificazione del mutuo come “operazione attiva” per la banca che eroga la somma finanziata) dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, per cui ne deriva che il debito residuo della parte mutuataria odierna attrice è pari a euro 49.346,62 calcolato dal c.t.u. contabile detraendo la somma di euro 33.075,32 per le rate già pagate, dalla somma di euro 82.421,94 dovuta per le rate impagate, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B. (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 20801/2024 (…)
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l’effetto, accerta che l’invalidità, nei termini precisati in parte motiva, di talune delle clausole del contratto di mutuo fondiario stipulato (…) comporta un minor debito a carico della parte mutuataria rispetto a quello risultante dal contratto, rideterminato previa c.t.u. contabile nella somma di euro 48.901,62;”.
SINTESI DEL CONTRATTO: Indeterminatezza coefficiente 360 o 365
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