Tribunale di Teramo e contratti bancari, Mancata indicazione del TAE nel mutuo, Mancanza di trasparenza e capitalizzazione composta, mutuo in capitalizzazione composta, mancata allegazione del piano di ammortamento, tasso variabile indeterminato, mancata pattuizione regime finanziario, violazione art. 117 TUB, anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, difetto trasparenza, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, ricalcolo tasso BOT in capitalizzazione semplice, capitalizzazione composta e piano di ammortamento alla francese, violazione della Delibera CICR 2000
Tribunale di Teramo, 27 ottobre 2025, sentenza n. 1234:
“11-10.1. II contratto trasparente è tale se, date le sue caratteristiche intrinseche — nel caso di specie la variabilità del saggio degli interessi delle prime 24 rate —, prevede in modo chiaro ed espresso tutte le informazioni idonee ad orientare la scelta negoziale del cliente.
Ebbene, nel caso di specie è chiaro che, per le prime 24 rate, né il contratto, né l’allegato piano di ammortamento, contengono indicazioni puntuali e chiare, idonee a veicolare al cliente l’informazione che per i primi due anni, il finanziamento è sviluppato mediante un regime di capitalizzazione in concreto più favorevole alla Banca.
Sviluppando infatti l’ammortamento del contratto in regime di capitalizzazione composto, il cliente è stato chiamato a versare, per i primi due anni, un monte Interessi circa 2 volte superiore rispetto a quello che avrebbe corrisposto in regime semplice (euro 6.544,23 anziché euro 330,58, cfr. p. 6 ss. — comparsa conclusionale di parte attrice).
La mancanza di idonei elementi informativi, nella scheda negoziale e nell’allegato piano di ammortamento — che, come detto, neppure sviluppa a scopo meramente esemplificativo l’andamento delle prime 24 rate sulla scorta del tasso iniziale —, da cui trarre una condizione economica che ha comportato l’applicazione di un monte interessi di molto superiore a quello cui si sarebbe giunti mediante l’applicazione del regime alternativo tecnicamente applicabile, ha sicuramente vulnerato la funzione informativa che il contratto di mutuo avrebbe dovuto assolvere a tenore dell’art. 117 T.U.B.
Tale vulnus neppure risulta rimediato dall’indicazione del TAE.
Tale grandezza, infatti, sarebbe stata idonea ad esprimere l’incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime semplice, allorquando i pagamenti siano previsti con cadenza infrannuale.
11-10.2. Ne è risultato il confezionamento di un contratto bancario non trasparente e, dunque, nullo in quanto violativo dell’art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale a mente del comma 7 della citata disposizione.
11-11. L’ausiliario ha proceduto a rielaborare il piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma7, T.U.B., operando il ricalcolo sia in regime di capitalizzazione semplice, che in regime di capitalizzazione composta, giungendo a rideterminare il nuovo saldo dare-avere tra le parti.
(…) In secondo luogo, ritiene il Tribunale di dover tener conto della modalità di conteggio “a capitalizzazione semplice”, tenuto conto della insussistenza di un esplicito accordo tra le parti per il diverso e più gravoso regime composto, che ha peraltro dato la stura alla accertata nullità contrattuale.”
CONDANNA … al pagamento, in favore degli attori, in solido tra loro, dell’importo di euro 23.151,07, oltre interessi ex art. 1284, comma l, c.c. dal 23/01 /2018 al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione del TAE nel mutuo e della capitalizzazione composta
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