Corte di Cassazione e cessione dei crediti in blocco, validità della cessione del credito, esistenza della cessione del credito, avviso in Gazzetta Ufficiale, professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, perizia econometrica mutuo Salerno
Corte di Cassazione, 24 ottobre 2025, ordinanza n. 28335:
“Va preliminarmente osservato che, come da questa Corte recentemente chiarito (Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l’ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l’inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall’ipotesi in cui ad essere contestata sia l’esistenza stessa della cessione.
(…) La pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, al punto 52, ha chiarito che “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto.
Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.
Tale ragionamento è stato sviluppato nel successivo punto 54 in cui le Sezioni Unite hanno affermato che” ….
Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell’attore può dirsi raggiunta.
Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto…”.
È proprio quello che è avvenuto nel caso di specie.
Come ricostruito dalla sentenza impugnata, la società poi fallita non solo, in tutto il giudizio di primo grado, non aveva contestato la titolarità del credito in capo alla … ma la aveva addirittura esplicitamente riconosciuta, salvo mutare – inammissibilmente, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite – la propria strategia nel giudizio di reclamo, iniziando così a contestare la “legittimazione attiva” della (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Validità della cessione del credito in blocco
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