Corte di Cassazione e contratti bancari – Conto corrente – Interessi – Determinazione degli interessi alla discrezionalità della banca – Determinabilità dell’oggetto – perizia giurimetrica
La Corte di Cassazione, sentenza del 18 giugno 2020, n. 11876 dichiara la nullità della clausola, ex art. 1346 c.c. che rimette la determinazione, pur entro determinati limiti minimi e massimi, degli interessi alla discrezionalità della banca.
“Il quarto motivo afferma la violazione degli artt. 117 TUB e degli artt. 1362 ss. cod. civ. con riferimento al passo in cui la sentenza ha rilevato, confermando la valutazione del giudice del primo grado, che il tasso di interesse relativo a un conto corrente non era «determinato, né determinabile».
In proposito, il ricorrente segnala, prima di tutto, che «nella fattispecie non si verte in tema di determinazione degli interessi con riferimento agli usi di piazza»; e precisa, inoltre, che il «tenore letterale delle lettere non lascia alcun margine di dubbio sulla previsione di un tasso di interesse minimo del 24% fino al 21.10.1986 e un tasso di interesse minimo del 18.50% per il periodo successivo».
Questa, nel ritenere non determinato, né determinabile il tasso in questione, ha espressamente riscontrato che non risultava «indicata la maggiorazione nel caso di superamento del fido»; e pure che «inoltre, trattasi di “apparente” determinabilità»:
la «banca poteva applicare qualunque tasso ricompreso tra la maggiorazione del TUS e il limite minimo del 24% o del 18,50%»;
il tasso, perciò risultava «racchiuso in un range variabile di almeno venti punti percentuali».
Una simile valutazione – appare ancora opportuno aggiungere – è senz’altro coerente con la regola della necessaria determinatezza dell’oggetto e del contenuto del contratto, secondo quanto è prescritto dalla norma-principio dell’art. 1346 cod. civ.
La clausola, che è oggetto di esame, stabilisce l’applicazione di un tasso in sé stesso variabile: non già, però, in relazione a fattori esterni, su cui le parti contrattuali non hanno (in quanto tali) l’oggettiva possibilità di incidere; bensì in relazione alla mera discrezionalità di una di esse”.
Tale tipo di nullità, conclude la Corte, è regolata dal diritto civile e non si applica, altresì, l’art. 117 co. 7 T.U.B. giacché disposizione riferita alle sole violazioni dell’art. 117, co. 4 e 5.
Sintesi dell’articolo: Determinazione degli interessi alla discrezionalità della banca



