Giudice di Pace di Roma – contratti bancari – credito al consumo – Estinzione anticipata e rimborso costi – rimborso dei costi up front e costi recurring – Lexitor – TEG – usura – perizia giurimetrica – perizia econometrica – perizia su prestiti – perizia su finanziamento – cessione del quinto – analisi su finanziamento
Il Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 26312 del 06 dicembre 2021, accoglie la domanda del consumatore, stabilendo il rimborso di € 1.932,83 nel caso di finanziamento estinto anticipatamente.
Il Giudice afferma che la disciplina di riferimento è da riscontrare nell’art. 125 TUB, dalla quale “si desume che la differenziazione dei costi affrontati prima del contratto e costi invece ripetibili nel caso di anticipata estinzione del finanziamento non ha ragione d’essere.
(…) Alla luce del quadro normativo in esame e della sentenza Lexitor, deve allora ritenersi che la clausola di cui all’art. 3 del contratto in esame sia nulla in quanto in violazione di norme imperative che fanno divieto di addebitare al debitore oneri aggiuntivi in dipendenza della anticipata estinzione del contratto.
Inoltre, il Giudice fa un ragionamento molto importante circa la sproporzione degli esborsi e lo squilibrio tra importo finanziato e costi sostenuti: “il mancato riproporzionamento di tutti gli oneri al momento dell’estinzione anticipata del mutuo si traduce in un aggravio di costi poiché il mancato o parziale rimborso si converte in un evidente squilibrio tra importo finanziato e costi sostenuti, traducendosi in un esorbitante aumento del tasso globale effettivamente applicato”.



