Corte di Cassazione – contratti bancari – Mutuo – Perfezionamento del mutuo – Perfezionamento del contratto – Consegna della cosa mutuata – ripianamento delle passività – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutuo
La Corte di Cassazione civile, 30/11/2021, sentenza n. 37654 così ha deciso in merito ad un mutuo destinato al ripianamento del saldo negativo del conto:
“La questione del patto di scopo è priva di decisività perché, come affermato da un risalente indirizzo di questa Corte, il requisito della realità, proprio della tipologia contrattuale del mutuo, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa che si verifica quando la somma risulta erogata per il ripianamento di una passività (Cass. n. 2483/01, n. 25569/91, n. 724/2021, n. 25842/2021).
L’immanenza della disponibilità giuridica al mutuo rende possibile conseguire tale ultimo effetto pratico senza che sia necessario uno specifico patto, in virtù cioè del semplice meccanismo giuridico del mutuo, per cui, come afferma il giudice di merito, il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell’importo mutuato.
Alle stesse conseguenze si perviene se si segue un indirizzo alternativo da ultimo emerso nella giurisprudenza di questa Corte, indirizzo secondo cui l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista costituisce un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, la quale determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista (Cass. n. 1517/2021, n. 7740/2020 e n. 20896/2019)”.
“(…) La questione posta dai motivi in esame resta in conclusione priva di decisività perché non determinante per il conseguimento, sul piano giuridico, dell’effetto pratico dell’erogazione di somma in funzione di ripianamento di passività”.



