Con un’ordinanza del 27.06.2019, il Tribunale di Avezzano, accoglie il reclamo in merito ad un contratto di mutuo, sfornito di requisiti formali, il quale non può essere considerato titolo esecutivo.
Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi e non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata, il contratto di mutuo anche se stipulato per atto pubblico nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata in contratto come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con il contratto medesimo presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, di talché la somma è rimasta giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.