Tribunale di Benevento e contratti bancari, prova legittimazione attiva cessionaria, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo Milano, albo ex art. 106 TUB, mancata produzione contratto cessione, perizia econometrica in opposizione a decreto ingiuntivo, professionista commercialista esperto in contenzioso bancario, revoca decreto ingiuntivo
Tribunale di Benevento, 24 ottobre 2025, sentenza n. 1793:
“Alla luce del quadro normativo e regolamentare esaminato, si può concludere che i crediti cartolarizzati possono essere riscossi e recuperati unicamente da un Intermediario finanziario iscritto ex all’art. 106 T.u.b. (c.d. servicer) incaricato dalla società veicolo (delega da (…) a società ex art. 106 T.u.b., come disposto dalla Legge n. 130/1999) (delega da (…) a società ex art. 106 T.u.b. (…).
L’art. 132 T.u.b., sanziona l’esercizio in assenza di autorizzazione.
Trattasi norma posta a tu tela dell’ordine pubblico economico.
L’intervento in sede di recupero di società non abilitate, ossia di società delle quali professionalità, solvibilità e stabilità ecc. non siano state positivamente verificate d all’Autorità di Vigilanza, mette a rischio la riuscita dell’attività di riscossione di crediti cartolarizzati, che si riverbera pericolosamente sulla remuneratività e sugli esiti del sistema degli investimenti dei risparmiatori nei titoli emessi dalla società veicolo.
(…) Ora, nel caso i n esame manca persino la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale o almeno non ne è stata data la prova.
In vero è stato deposi tato u n docu mento, un foglio, privo di data e firma e non un estratto dalla Gazzetta Ufficiale o una copia fotostatica della stessa.
Né sono indicati il numero e la data della Gazzetta Ufficiale sulla quale sarebbe stato pubblicato l’avviso, per cui anche a volerlo ricercare ex officio, non è stato possibile.
Inoltre, l’“avviso”, sembra essere solo un modello da compilare per la pubblicazione perché non è indicata la data della cessione e tanto meno sono indicate le ben 73 banche cedenti.
D’altro canto, lo stesso contratto è solo una accettazione della proposta contrattuale della cessione da parte della … in copia informale e sembrerebbe neanche sottoscritta o alme no non vi è certezza della riferibilità alla banca stessa, i n assenza di un timbro o di un riferimento alla persona che sottoscrive ed alla sua qualità e funzione nell’ambito della banca e quindi privo di qualsiasi valore probatorio.
Manca quindi l’atto notarile di cessione, se non un valido contratto di cessione.
Infine, la dagli atti, risulta essere ancora in corso di iscrizione ai sensi della legge n. 130 del 1999 e pertanto non abilitata ai sensi del citato art. 106 tub.
Per gli esposti motivi l’opposizione va accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: prova legittimazione attiva cessionaria
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