Tribunale Bologna e contratti bancari, perizia opposizione a precetto, cessione in blocco e cessionaria, mancata prova della legittimazione attiva della cessionaria, insufficienza produzione dell’avviso di cessione in G.U., perizia econometrica mutuo, professionista commercialista esperto in contenzioso bancario, anatocismo e usura su contratti bancari, anatocismo su mutuo alla francese, sospensione efficacia esecutiva del titolo
Tribunale Bologna, 20 novembre 2025:
“L’opposizione è fondata e va accolta.
A fronte della contestazione mossa da parte attrice in punto di legittimazione sostanziale (rectius titolarità del credito vantato) di parte convenuta non ha offerto prova dei diversi passaggi di titolarità del credito da Banca (originario creditore, come risultante dal contratto di fideiussione e dal decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Milano) alla parte odierna opposta
A ben vedere, l’unico passaggio su cui parte opposta ha offerto adeguata prova è l’ultimo, ossia il trasferimento da a (doc. 2 e 7 allegati alla comparsa di risposta), mentre non risulta provato il titolo in virtù del quale è, a sua volta, divenuta titolare del credito e gli altri eventuali passaggi anteriori che permettano di ricollegare il credito portato a base del precetto a Banca.
Non possono a tal fine essere valutati i documenti depositati in sede di note conclusive da parte convenuta, in quanto manifestamente tardivi.
È, altresì, infondata la doglianza avanzata in note conclusive (pag. 6 – 7) da parte convenuta, secondo cui l’accertamento da parte del giudice circa la mancata prova del credito in relazione alle operazioni di fusione che hanno preceduta la cessione disposta da a favore di violerebbe l’art. 112 cod. proc. civ.; e ciò perché parte attrice non avrebbe specificamente contestato tale profilo, ma solo l’inclusione del credito in oggetto nel perimetro della cessione disposta da…
È sul punto sufficiente evidenziare come la titolarità del credito vantato rappresenti un elemento costitutivo della domanda – che il giudice è tenuto a vagliare d’ufficio – e non un’eccezione in senso stretto, sicché il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ. è inconferente.
Analogamente, nessun rilievo ha la mancata specifica contestazione sul punto da parte dell’attrice – opponente, atteso che, come rilevato dalla Corte di cassazione, il principio di non contestazione sancito all’art. 115 cod. proc. civ. “se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato (Cass. civ., Sez. III, 16028/2023).
L’opposizione va, in definitiva, accolta perché la convenuta non ha dimostrato la titolarità del credito posto a fondamento dell’azione esecutiva intrapresa.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione in blocco e cessionaria
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