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Corte di Cassazione, 22 novembre 2025, ordinanza n. 30758:
“2.10 Nel caso di specie l’impugnata sentenza ha ricondotto l’operazione negoziale conclusa tra … e – nello schema giuridico della cessione in blocco di crediti ex art 58 TUB;
poiché l’atto di cessione risale al 2001 mentre la domanda riconvenzionale, fondata sul rapporto giuridico sottostante, è stata proposta dal Fallimento nel 2006 ben oltre il termine di mesi tre dalla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il legittimato passivo andava individuato nella (e per essa l’incorporante) cessionaria dell’operazione di trasferimento in blocco dei crediti.
3. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto:
nell’ipotesi in cui viene azionato dalla Banca cessionaria del credito, nell’ambito di un trasferimento in blocco ex art 58 TUB, non eseguito tramite operazioni di cartolarizzazione, il diritto di credito, derivante dal saldo passivo di un conto corrente chiuso, il correntista debitore, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione, può, in via riconvenzionale, esercitare l’azione restitutoria di somme indebitamente versate al cedente, per effetto della illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della determinazione degli stessi sulla base di tassi uso piazza, esclusivamente nei confronti della cessionaria.
(…) P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB
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