Tribunale di Imperia e contratti bancari, cessione dei crediti in blocca, prova della titolarità dei crediti in blocco, perizia in opposizione a decreto ingiuntivo, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, perizia econometrica mutuo, commercialista esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Imperia, 14 gennaio 2026:
“Occorre quindi, verificare (i) l’esistenza della cessione e (ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell’ingiunzione opposta e in caso di esito positivo, vagliare l’intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto.
Nel caso che ci occupa come si è detto difetta la compiuta prova della cessione posto che il contratto prodotto nel monitorio è un negozio configurativo (peraltro risulta prodotta solo la documentazione ex latere cessionario) e non prova la cessione attuale del credito, mentre il doc. 3 prodotto in questa fase processuale è assolutamente incompleto ed in ogni caso non risulta fornita la prova del perfezionamento nei termini indicati dall’art. 2.5 dell’accordo 20/1/2021.
(…) Ed ancora “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, al fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione di detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, vedi anche le più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025)”
Sulla base delle sopra richiamate considerazioni non risulta provata la titolarità del diritto in capo a parte convenuta opposta non potendosi ritenere provata l’avvenuta cessione così come l’inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione sulla base dell’incompleta documentazione prodotta.
PQM
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
– accoglie la proposta opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo/2023 emesso dall’intestato Tribunale dichiarandone altresì l’inefficacia;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della titolarità dei crediti in blocco
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