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Corte di Cassazione, ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025:
“5.7. – In fin dei conti, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è affare del giudice di merito, che, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori, in senso lato, che di volta in volta ritiene persuasivi. nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in vista della verifica dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.
(…) Ed allora, trova in ciò evidente smentita l’affermazione del ricorrente secondo cui la comunicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe generica, mentre è senza dubbio sufficientemente dettagliata, giacché identifica: i) la tipologia dei crediti ceduti;
ii) la loro natura di crediti in sofferenza, secondo precisi parametri tecnici indicati dalla Banca d’Italia;
iii) l’arco temporale di riferimento. Va da sé che nel caso considerato generico non è il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come sostenuto dai ricorrenti, bensì il contenuto della difesa spiegata da i quali non hanno contestato, tanto meno specificamente, né che il credito vantato nei loro confronti da derivasse da finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, né che si trattasse di crediti sorti nel periodo tra 1 gennaio 1988 ed il 29 settembre 2019, né che si trattasse di crediti in sofferenza.
A ciò deve aggiungersi:
a) che dalla comunicazione sopra trascritta risulta l’impegno anche della cedente di indicare gli estremi dei crediti ceduti, incombente evidentemente inspiegabile se non in ragione dell’esistenza della cessione (v., per il caso dell’adempimento pubblicitario eseguito non dalla cessionaria ma dalla cedente, già Cass. n. 17944 del 2023; Cass. n. 21279 del 2025, oltre alla ulteriore giurisprudenza prima ricordata);
b) che, conclusosi vittoriosamente per che aveva attivamente operato per la realizzazione del proprio credito, il giudizio di appello, la banca, a fronte per di più di una impugnazione che si vedrà essere all’evidenza totalmente destituita di qualunque fondamento, si è disinteressata di questo giudizio di legittimità, in buona sostanza abbandonandolo per essere stato esso coltivato da …
Sicché, come si è detto che la notificazione della cessione ad iniziativa del cedente acquista significato indiziario ai fini dell’esistenza della cessione (Cass. n. 17944 del 2023), allo stesso modo medesimo significato va attribuito all’indicazione nell’avviso in Gazzetta Ufficiale che i dati indicativi relativi ai crediti ceduti vengono resi disponibili dal creditore cedente.
In fin dei conti, tutti gli elementi considerati depongono univocamente nello stesso senso dell’effettiva esistenza della cessione e dell’effettiva ricomprensione del credito in contestazione nell’ambito della cessione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della cessione del credito in GU
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