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Corte di Cassazione, 25 marzo 2026, ordinanza n. 7134:
“E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato.
Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico (sul punto, richiama Cass. n. 16706/2020; Cass. n. 4376/2024; Cass. n. 15866/2024)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Finanziamento contrario al buoncostume
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