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La Corte d’Appello di Bari – sentenza n. 125 del 23 gennaio 2020 – sancisce la nullità della clausola degli interessi moratori, poiché il tasso soglia risulta superato.
Tale nullità travolge anche la clausola che disciplina gli interessi corrispettivi, determinando, in questo modo, la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., che stabilisce appunto che in caso di superamento del tasso soglia, nessun interesse è dovuto.
“In sostanza, il legislatore del 1996 ha inteso prevedere, quale sanzione a carico del mutuante, la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria, a fronte del previgente dato normativo che faceva conseguire alla nullità della clausola la debenza di interessi nella misura legale”.
La Corte condanna l’appellata a pagare, a titolo ripetitorio, la somma di € 36.085,00.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura e Interessi moratori



