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9 Settembre 2026

ABF, Collegio di Milano, 13/03/2026: Truffe bancarie: Boxing

Studio Caliendo
lunedì, 15 Giugno 2026 / Published in News

ABF, Collegio di Milano, 13/03/2026: Truffe bancarie: Boxing

Successione del conto cointestato

ABF, Collegio di Milano e truffe bancarie, truffa boxing, il boxing e vishing, truffe del codice PIN, furto o smarrimento del PIN, commercialista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica finanziamento

 

ABF, Collegio di Milano, 13 marzo 2026:

“Le operazioni contestate rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell’entrata in vigore (il 13.01.2018) del D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e alla disciplina in materia di strong customer authentication (SCA).

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 11/2010, è onere dell’intermediario provare che le operazioni contestate siano state correttamente autenticate, registrate e contabilizzate e che non vi siano stati malfunzionamenti dei sistemi; solo successivamente spetta all’intermediario provare dolo o colpa grave in capo all’utilizzatore (Collegio di Coordinamento, decisione n. 22745/2019).

(…) Emerge che il ricorrente è stato vittima della combinazione di due tecniche fraudolente: il boxing e il social engineering.

Il boxing è una tipologia di truffa attraverso la quale i truffatori intercettano e rubano la carta di pagamento spedita dall’emittente al titolare unitamente ai suoi dati personali.

Il social engineering è ravvisabile allorché il titolare dello strumento di pagamento viene contattato telefonicamente da un falso addetto dell’intermediario il quale, essendo in possesso dei suoi dati personali, si guadagna la sua fiducia estorcendogli il PIN.

In questi casi, si pone la questione della valutazione della condotta del cliente, in relazione da un lato al fenomeno di vishing, tramite il quale l’utente comunica al falso addetto dell’intermediario i codici di accesso alla propria carta, senza che il numero dal quale sia stato contattato sia riconducibile in alcun modo all’intermediario medesimo e, quindi, con colpa grave, e dall’altro alla responsabilità della spedizione dello strumento di pagamento a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 11/2019.

Sul punto, i Collegi sono concordi nel  ritenere che nel caso di truffa realizzata con il contestuale utilizzo delle tecniche del boxing e del social engineering sia ravvisabile una ripartizione di responsabilità delle parti, considerate la violazione gravemente colposa dell’obbligo di custodia delle credenziali della carta da parte dell’utente e la mancata adozione di presidi di sicurezza idonei a evitare l’ingerenza di terzi nella sfera patrimoniale del cliente da parte dell’intermediario, sul quale grava il rischio di impresa derivante dalla spedizione dello strumento.

Nel caso in esame, dalle evidenze prodotte dal ricorrente in merito all’SMS civetta e all’ulteriore messaggio truffaldino ricevuto risulta che la denominazione della chat in cui sono inseriti i messaggi non è riferibile all’intermediario, né sono presenti messaggi genuini dell’intermediario antecedenti o successivi a quello civetta.

Riguardo invece alla telefonata al numero da cui proveniva il messaggio, che il cliente riferisce di aver effettuato, non vi è negli allegati alcuna documentazione a supporto.

La comunicazione del PIN via SMS ai frodatori configura una condotta gravemente colposa, consistente nella violazione dell’obbligo di custodia delle credenziali dello strumento di pagamento.

(…) Secondo l’orientamento unanime dei Collegi, i principî del D.M. 112/2007 non hanno un valore precettivo diretto in materia di disconoscimento di operazioni non autorizzate, ma costituiscono espressione di un generale obbligo di monitoraggio delle operazioni da valorizzare per valutare la condotta del prestatore di servizi di pagamento.

Tali profili di responsabilità dell’intermediario tuttavia non hanno incidenza sulla quantificazione del concorso di colpa già valutato paritario dalla combinazione del boxing e del social engineering.

Ritenuto pertanto che l’intermediario debba restituire al ricorrente la metà delle somme indebitamente sottratte, il Collegio dà atto che il resistente, riconoscendo la propria quota di responsabilità ha dichiarato in sede di controdeduzioni di aver provveduto a rimborsare il cinquanta per cento dell’importo illegittimamente sottratto di € 3.145,25, ovvero € 1.572,63, unitamente alle spese di presentazione del ricorso pari a € 20,00.

Lo stesso ricorrente afferma di aver ricevuto l’assegno di riconoscimento parziale a mezzo di posta ordinaria.

Ne consegue che riguardo alla domanda di restituzione, risulta cessata la materia del contendere. Il ricorso rinvia integralmente al reclamo, in cui era contenuta anche una richiesta di esibizione documentale ex art. 119 TUB relativa al conto corrente e alla carta di debito che risulta pertanto riproposta nel presente procedimento.

L’intermediario, che non ha fornito risposta al reclamo, in sede di controdeduzioni non formula osservazioni rispetto a tali richieste documentali, ma provvede, comunque, ad allegare le condizioni contrattuali del servizio carta di debito, così sostanzialmente soddisfacendo le richieste originariamente avanzate dal ricorrente.

(…) Il cliente domanda infine il ristoro delle spese di assistenza legale, quantificate in € 500,00, cui l’intermediario si oppone affermando che “il presente giudizio è altresì attivabile su istanza di parte e non è necessaria l’assistenza di un legale”. In sede di repliche il cliente allega relativa fattura emessa dal procuratore.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il rimborso, atteso che per consolidato orientamento ABF, esso è ammesso solo quando l’ausilio di un legale si sia rivelato necessario per la complessità della controversia (Collegio di coordinamento, decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall’intermediario con effetto vincolante, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Truffe bancarie e boxing

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