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Tribunale di Catania sentenza del 20/01/2026:
“2. Esposti i fatti, la domanda proposta da … è fondata.
L’art. 121, comma 2, d. lgs. 385/1993 prevede che nel “costo totale del credito” siano inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori, compresi i premi assicurativi; il successivo comma 3 demanda alla Banca d’Italia la specificazione dei costi compresi nel comma 2.
È noto che le Istruzioni della Banca di Italia emanate nel febbraio 2006, vigenti all’epoca della conclusione del contratto concluso da … non includevano nel calcolo del TEG le spese per l’assicurazione nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, disponendo che “sono escluse” (punto C.4, numero 5):
(…) Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, с.р., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualsiasi mezzo di prova ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (Cass. 3025/2022; in senso conforme, Cass. n. 8806/2017, Cass. n. 22458/2018).
(…) d) non ha rilievo la circostanza per cui la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006 і costi assicurativi (Cass. 3025/2022 cit.), non essendo vincolanti per il giudice i provvedimenti amministrativi emanati dalla Banca d’Italia che, ove illegittimi, possono essere disapplicati (Cass. sez. un. 16303/2018; Cass. sez. un. 19597/2020 con riguardo agli interessi moratori);
(…) Nel contratto le parti hanno dato atto che il TEG – al netto della polizza assicurativa – fosse pari al 13,383% e che il TAEG, comprensivo della polizza, fosse invece corrispondente al 16,575%, tenuto conto di tutti i costi accessori al finanziamento (doc. 1 – art. 1.b).
Ora, considerato che ai fini del calcolo della soglia usuraria va considerata la polizza assicurativa, è documentato il superamento della soglia usuraria al momento della pattuizione, sicché va dichiarata la nullità parziale del contratto, ai sensi degli artt. 1815, comma 2, c.c. e della legge n. 108/1996.
(…) ACCOGLIE la domanda e, per l’effetto, condanna 2024 al pagamento della somma di euro 14.527,40, oltre interessi moratori al tasso di cui all’art. 1284, comma 4,”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione del quinto in usura per l’assicurazione
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