Commissione tributaria provinciale di Lecce e sanzioni, interessi su sanzioni, divieto, consulente tecnico, perizia econometrica, calcoli su interessi, contenzioso tributario, ricorsi in commissione tributaria, diritti dei contribuenti, anatocismo su equitalia
Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16 gennaio 2026:
Presentava appello il contribuente eccependo:
1) Errata pronuncia dei giudici in merito all’applicazione di interessi di mora illegittimi da parte del concessionario nell’intimazione n.05920189005364438000: affermava al punto a) che sin dal ricorso aveva fatto presente che il concessionario della riscossione aveva applicato gli interessi di mora sulle sanzioni tributarie in palese violazione della legge, vedi l’art.30 DPR 602/73 e l’art.2 co.3 del Dlgs 472/97.
Richiamava al proposito l’ordinanza di Cassazione n.16533 del 22.06.2018 e altra giurisprudenza di merito in senso conforme.
La decisione dei primi giudici non può essere confermata.
Quanto invocato dal contribuente al punto 1.a) era ben chiaro: l’applicazione di interessi di mora sulle sanzioni tributarie è contraria alla normativa speciale di cui all’art.2 co.3 del Dlgs 472/97 e all’art.30 DPR 602/73 e questi erano stati calcolati dalla notifica della cartella in poi: il ricorso avverso l’intimazione di pagamento era l’unico modo per proporre contestazione.
Peraltro, la memoria in appello esplicita gli interessi di mora richiesti indebitamente.
Sul punto il ricorso ha fondamento.
E’ invece da respingere l’eccezione di difetto di motivazione al punto 1.b) per il calcolo degli interessi determinati sugli importi dell’avviso di accertamento perchè richiesti con cartella rimasta non opposta.
Quanto all’eccezione al punto 2.a), il pagamento della cartella è avvenuto come da documentazione non contraddetta dall’Ufficio e il relativo importo va defalcato.
I calcoli dell’aggio – eccezione al punto 2.b) – vanno in conseguenza rivisti perché calcolato su importi non dovuti, ovvero l’importo della cartella n…98157000 (per la quale era avvenuto il pagamento) e l’importo degli interessi di mora non dovuti.
SINTESI DELL’ARTICOLO: No ad interessi calcolati sulle sanzioni
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